aree di completamento

Art. 43) Aree di completamento (Rec)
 
1. Tale classificazione comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, costituite prevalentemente da porzioni di suolo inedificate, la cui edificazione, prevista dal P.R.G. non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione      della parte di tessuto edificato in cui ricadono.
2. Le destinazioni ammesse per le aree REC sono la residenziale-abitativa, quella residenziale-terziaria e quella residenziale-artigianale.
3. E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti nelle aree fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione del primo Progetto Preliminare di P.R.G.C. e ascendenti e discendenti suoi purchè imprenditori agricoli a titolo principale.
4. Le strutture agricole e le aree di pertinenza assumeranno la destinazione residenziale, od altre destinazioni d'uso non escluse, proprie dell'area in cui esse sono inserite al venir meno delle condizioni che ne consentano la permanenza.
 
Art. 44) Norme per gli interventi nelle aree Rec
 
1. Le previsioni del P.R.G. in tali aree si attuano con semplice Permesso edilizio singolo o convenzionato.
2. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono disciplinate dai valori parametrici e dalle prescrizioni di cui alle tabelle allegate.
3. E' sempre ammesso con Permesso edilizio convenzionato, il trasferimento di cubatura da un'area assoggettata a pubblico servizio ad un'area edificabile appartenente alla stessa area di P.R.G.. Non è ammesso un nuovo utilizzo di cubature già sfruttate per la realizzazione dei PEC.
4. Negli ambiti liberi più estesi e/o con problemi infrastrutturali, il Comune può imporre ai proprietari la redazione di un Piano Esecutivo Convenzionato.
5. Nel caso di edifici esistenti che presentano una volumetria tale da superare l'indice dell'area, sono ammessi per ogni singola proprietà e per una volta sola interventi di ampliamento non superiori al 20% di superficie utile esistente ad esclusivo uso familiare e limitatamente agli edifici mono/bifamiliari secondo quanto stabilito al precedente Art. 42.
6. Per quanto attiene gli interventi di bonifica igienico-edilizia che abbiano per oggetto tettoie non comprese nei corpi principali degli edifici ed altre strutture edilizie non destinate alla residenza, vale quanto stabilito dal precedente Art. 42, comma 9.
 
         Art. 45) Norme particolari per gli interventi in area Rec6
 
1.Oltre a quanto stabilito ai precedenti commi, gli interventi di nuova        costruzione relativi all'area Rec6 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) Trattandosi di area di natura argillosa con presenza di acqua, ogni intervento deve essere effettuato con particolare attenzione ai problemi geognostici con fondazioni adeguate; è fatto divieto dell'uso di fondazioni puntuali (plinti).Gli interventi sono subordinati alla preventiva presentazione di studio geotecnico. 
b) In considerazione della presenza, lungo il limite settentrionale dell'area, di un impluvio piuttosto inciso, si prescrive una fascia di rispetto inedificabile larga 15 metri dal ciglio dell'incisione (tratto compreso fra le due strade che delimitano l'area ad est e ad ovest).
c) In presenza di un disegno di sistemazione complessiva, che fornisca indicazioni sulla collocazione dei fabbricati e delle opere infrastrutturali, il completamento dell'area potrà avvenire a mezzo di permessi convenzionati; in alternativa é prescritta la formazione di un SUE esteso alle parti libere.
2. In Area Rec 4 é da prevedere in fase progettuale, l'individuazione della         presenza di eventuali falde acquifere superficiali. (.................)
 
Art. 46) Area di nuovo impianto Rvi10 – Rvi Permesso Convenzionato - Pec
 
1. Tale classificazione comprende le aree pressochè inedificate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata; la destinazione d'uso dell'area è residenziale.
2. Fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al precedente comma, nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni nè manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto.
3. La delimitazione individuata dal P.R.G. delle aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi può subire modeste modificazioni in sede di formazione ed attuazione, anche con marginali riduzioni, al solo fine di adeguare il perimetro allo stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente; l'estensione delle aree oggetto di strumento urbanistico esecutivo non potrà in ogni caso subire riduzioni superiori al 15% di quella perimetrata dal P.R.G.
4. Le eventuali aree di risulta sono edificabili con la normativa dell'area adiacente. (............)
5. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono disciplinate dai valori parametrici e dalle prescrizioni di cui alle tabelle allegate.
6. La predisposizione di Piani Esecutivi Convenzionati secondo le modalità previste dagli articoli 43, 44, e 45 della L.R. 56/77 e s.m.i. può essere effettuata da parte di proprietari rappresentanti almeno i 3/4 della proprietà e vanno estesi all'intera area denominata Pec.
7. Al fine di una corretta attuazione delle ipotesi di P.R.G., gli interventi nelle aree soggette a Pec dovranno raggiungere l'unità volumetrica minima di intervento pari al 75% della volumetria massima consentita in        applicazione degli indici di densità territoriale stabiliti nelle tabelle allegate.
8. Nella formazione dei Piani Esecutivi è necessario riservare aree per attrezzature e servizi degli insediamenti residenziali secondo gli standard          stabiliti all'Art. 21 punto 1) L.R. n° 56/77, pari a 25 mq./ab., salvo maggiori superfici prescritte dalle tavole del P.R.G. che saranno vincolanti per le quantità mentre potrà essere modificata, con il consenso dell'Amministrazione Comunale, la forma delle aree stesse.
- (..................)
 9. I parametri sono definiti alla data di adozione definitiva del PRG, Variante n. 5. Tenendo conto del contesto ambientale ed urbanistico del Centro abitato di Giordanino e rispettando le tipologie costruttive e dimensionali della località, i parametri edilizi (escluso quindi l'indice volumetrico) potranno essere modificati a seguito di studi ed approfondimenti anche in sede di progetto del P.E.C., a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia.
10. E' opportuno predisporre appropriate misure in sede di progettazione al        fine di prevenire ogni potenziale rischio di dissesto e prevedere un'accurata indagine relativamente alla falda acquifera.