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Statuto dell'Associazione "La Cassa Un Paese Per Tutti"
I Consiglieri e il Gruppo ''La Cassa Un Paese Per Tutti''

 

 

 

 





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LA CASSA UN PAESE PER TUTTI

 

 





ASSOCIAZIONE







    Art 1. - Nome, sede e logo


E' costituita in La Cassa (TO) l'Associazione “La Cassa Un Paese Per Tutti”, con sede in La Cassa (TO), Via IV Novembre Int. 28 . L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del C.C. e non ha fini di lucro.

Il logo dell'Associazione è : “Entro un cerchio bordato di arancione e bianco, nella parte bassa in verde il disegno stilizzato di un prato, con a destra una casa con tetto ed un campanile con cerchio e bifore arancioni, sotto il campanile una porta ad arco arancione e bianca ed una strada bianca, in alto la scritta “LA CASSA” in bianco su fondo arancione, in basso la scritta “UN PAESE PER TUTTI” su fondo verde.


    Art 2. - Finalità


L'Associazione si ritrova nei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana e nei seguenti valori comuni:


L'Associazione ha lo scopo di promuovere la partecipazione alla vita e al dibattito pubblico; attua tali finalità mediante:


L'Associazione ha lo scopo di formare e definire la lista ed il programma amministrativo per le elezioni comunali di La Cassa.

L'Associazione sostiene ogni forma di studio e di educazione alla politica; auspica la crescita di una morale pubblica.

L'Associazione si impegna nella promozione di attività utili a migliorare la vita della comunità lacassese.


    Art 3. - Adesione


All'Associazione possono aderire tutte le persone che abbiano compiuto i 16 anni di età, residenti o domicilianti nel Comune di La Cassa o che vi svolgano regolare attività, che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione.

L'adesione è sottoposta al vaglio preventivo del Consiglio Direttivo, che deve motivare l'eventuale diniego, ha valore annuale e coincidente con l'anno solare; impegna l'aderente a rispettarne lo Statuto e il Codice Etico.


    Art 4. - Risorse economiche


Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:



    Art 5. - Organi Associativi


L'Associazione è costituita dai seguenti organi:


Ove possibile, l'Associazione tende ad avere negli organi associativi uguale partecipazione e rappresentanza di genere.


    Art 6. - L'Assemblea


L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:


L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno e ha l'obbligo di approvare il bilancio dell'Associazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.


    Art 7. - Convocazione, Riunione e Deliberazione dell'Assemblea


L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, o da almeno un decimo degli associati.

Gli associati sono convocati mediante comunicazione personale, cartacea o informatica, e affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno sette giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve riportare luogo, data, ora, e ordine del giorno dell'adunanza.

Eventuali modifiche e integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere richieste entro cinque giorni prima della data prevista per l'adunanza, e dovranno essere comunicate entro due giorni prima della stessa.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza di esso dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dall'associato più anziano presente.

Ogni associato ha diritto di voto, che è nominale e senza alcuna possibilità di delega.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza con la presenza di almeno la metà degli associati o, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti ai sensi del 1° comma dell'art. 21 C.C.

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti, in presenza di almeno i 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.


    Art 8. - Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri di cui sono parte di diritto, fino ad un massimo di quattro, i Consiglieri comunali eletti nella lista espressa dall'associazione e facenti parte del gruppo consigliare ad essa riconducibile.

I restanti membri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I Consiglieri comunali designano i membri di loro competenza; non può fare parte del Consiglio Direttivo il Sindaco pro-tempore.

La cessazione di uno dei requisiti, determina l'automatica esclusione dall'organo associativo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:


Il Consiglio Direttivo delibera, in prima convocazione a maggioranza qualificata con la presenza di almeno cinque membri in carica, in seconda convocazione a maggioranza con la presenza di almeno tre. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


    Art 9. - Il Presidente


Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ad esso spettano le seguenti facoltà:



    Art 10. - Il Vicepresidente


Al Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, spettano le funzioni del Presidente, in caso d'impedimento od assenza di quest'ultimo.


    Art 11. - Il Segretario


Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e ad esso spetta:


I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario, se non sono muniti della firma del Presidente o del facente funzione.

Il Segretario, mantenendo la titolarità della funzione, sentito il Presidente o il facente funzione, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di associati per le mansioni attribuitegli, riferendo, ove richiesto, al Consiglio e all'Assemblea.

 


    Art 12. - Comunicazioni


Il presente statuto e ogni deliberazione dell'Assemblea sono da considerarsi pubbliche.

Ogni socio ha diritto di essere informato dell'attività dell'Assemblea, del Consiglio, di ogni singolo consigliere; deve poter aver accesso diretto al presente Statuto, ai verbali dell'Assemblea, alle comunicazioni dei consiglieri.

Ogni socio può comunicare quella che è la modalità preferita per la ricezione delle comunicazioni scegliendo tra la comunicazione di tipo informatico e quella di tipo cartaceo.

Nel primo caso il riferimento è all'indirizzo e-mail comunicato in sede di iscrizione e modificabile in itinere dall'associato presso il Segretario.

Nel secondo caso il Consiglio indicherà il luogo dove poter esaminare i documenti o provvederà a produrne copie.


    Art 13. - Esercizi Associativi


Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.


    Art 14. - Scritture


L'Associazione si dota di:



    Art 15. - Collegio dei Probiviri


I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in occasione della prima adunanza.

Il Collegio è composto da tre Probiviri.

Alla loro competenza saranno sottoposte tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

I probiviri rimangono in carica tre anni; sono rieleggibili e giudicano ‘ex bono et aequo' senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.


    Art 16. - Revisori Dei Conti


La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.


    Art 17 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nelle modalità previste dal presente Statuto. In tale eventualità, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.





 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI







    Art 18. - Costituzione degli organi associativi


All'atto di costituzione dell'Associazione, vengono nominati 7 soci fondatori che, entro e non oltre 60 giorni dalla data di costituzione, vagliano le richieste di adesione e convocano l'Assemblea dei soci.

Nella prima seduta l'Assemblea elegge i Consiglieri di propria competenza e delibera la costituzione del Consiglio Direttivo.


    Art 19. - Riferimenti


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

 

 

 

 

La Cassa, 13/04/2010

 

 

I Soci Fondatori

 

 

Alberto Casale

 

 

Giovanni Nepote

 

 

Luigi Penna

 

 

Fabio Lamon

 

 

Antonio Albanese

 

 

Simone Petrucci

 

 

Giorgio Gino



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