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aree ricettive e ricreative
Art. 49) Destinazione d'uso delle aree ricettive e ricreative (S)
1. Nelle aree destinate ad attività ricettive e ricreative individuate con la lettera S (esse) sono ammesse le seguenti destinazioni:
a) Attività turistico-ricreative (S1 - S2) con le seguenti caratteristiche:
1) servizi pubblici e privati di interesse pubblico o impianti ricreativi in misura non inferiore al 50% della S.U.L. ammessa;
2) commercio al dettaglio in misura non superiore al 25% della S.U.L. ammessa;
3) residenza a carattere permanente limitatamente a due unità alloggio per i conduttori delle attività, nel rispetto degli indici di utilizzazione fissati, e comunque non superiori a 200 mq. per unità alloggio.
b) Attività terziarie ricettive in zona Pre-Parco La Mandria (S3). L'attività attuale è soggetta alla specifica normativa del Piano d'Area del parco regionale La Mandria.
c) Attività terziarie ricettive ((.....)S4) e cioè:
1) pubblici esercizi e attrezzature alberghiere;
2) servizi pubblici e privati, artigianato di servizio ed attività commerciali al dettaglio in misura non superiore al 30% della S.U.L. ammessa;
3) residenza a carattere permanente nella misura strettamente necessaria alla custodia e amministrazione degli impianti, comunque non superiore a 200 mq.
d) Attività terziario – ricreativo (S5) e cioè:
1) centro benessere, pubblici esercizi e attrezzature alberghiere correlate, in misura non inferiore al 70% della S.U.L. ammessa;
2) servizi pubblici e privati, artigianato di servizio ed attività commerciali al dettaglio in misura non superiore al 30% della S.U.L. ammessa;
3) residenza a carattere permanente nella misura strettamente necessaria alla custodia e amministrazione degli impianti, comunque non superiore a 250 mq.
2. Gli interventi edilizi ammessi sulle strutture esistenti sono definiti alla tav. 18 bis della variante 4 - Tipi di Intervento – Borgata Pralungo Inferiore, con la precisazione che negli interventi di ristrutturazione con ampliamento, di cui all'art. 42.8. delle presenti norme, il volume di riferimento per la verifica dell'ampliamento ammissibile è rappresentato dal volume già a destinazione agricola soggetto a cambio di destinazione d'uso.
3. Gli interventi di carattere edilizio eccedenti quelli consentiti sugli edifici esistenti dovranno essere completamente interrati; nel complesso, comprendendo interventi fuori terra e interrati, dovrà essere rispettato il limite di U.F. uguale 0,40 mq./mq.
4. Oltre a quanto riportato sulla tavola 18 bis della variante 4 è ammessa la costruzione fuori terra di manufatti destinati a guardiola per una superficie complessiva non superiore a mq. 25,00.
5. Gli interventi ammessi in area S5 (terziario–ricreativa) sono attuabili con intervento diretto assoggettato a convenzionamento e devono soddisfare le condizioni preliminari di intervento di cui all'art. 51 punto b. delle presenti norme.
6. Ad interventi edilizi eseguiti sulle strutture esistenti, secondo quanto definito al precedente 2° comma, il volume finale fuori terra deve essere uguale o inferiore al volume preesistente, calcolato vuoto per pieno.
Art. 50) Interventi ammessi sulle aree S
1. Sugli impianti e attrezzature a destinazione terziaria-ricettiva, turistico-ricreativa o ad esse sussidiarie, sono comunque ammessi interventi di ammodernamento, di ristrutturazione interna, di adeguamento tecnologico e funzionale.
2. Sono ammessi, nelle aree S1 ed S2, interventi di ampliamento alle seguenti condizioni:
a) non superino il 50% (cinquanta per cento) del volume esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante n° 2 al P.R.G.C., con un limite massimo di 500 mc. (cinquecento);
b) gli interventi di ampliamento dovranno assicurare il reperimento degli standards per attività terziarie-commerciali di cui al punto 3) dell'Art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.;
c) si provveda alla dotazione infrastrutturale a supporto degli insediamenti esistenti e previsti.
3. Sugli impianti ed attrezzature a destinazione turistico-ricreativa, o ad essa sussidiaria, sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale.
4. Gli interventi di carattere edilizio nelle aree S1 ed S2 devono comunque rispettare i seguenti limiti:
R.C. = 25% U.F. = 0,5
5. Ogni intervento nelle aree S1 e S2 deve essere conforme a quanto stabilito dalla L.R. 31 agosto 1979 n° 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto", in particolare:
a) la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva;
b) deve essere assicurato l'allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria;
c) il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche;
d) l'ingresso deve essere sufficientemente ampio onde consentire un agevole passaggio dei veicoli;
e) all'interno dei complessi, in corrispondenza degli accessi, dovranno essere riservate aree di sosta con un numero di posti auto pari almeno al 15% del numero delle piazzole;
f) si devono prevedere una o più aree di parcheggio, a seconda della dimensione e configurazione del terreno, per favorire la collocazione delle auto al di fuori delle piazzole.
6. Devono inoltre essere rispettate tutte le norme dettagliatamente specificate alla citata legge e riguardanti i servizi idrosanitari, gli altri servizi, lo smaltimento di rifiuti solidi, i dispositivi e mezzi antincendio e il pronto soccorso.
7. La domanda di Permesso per l'allestimento dell'impianto deve essere comprensiva di tutta la documentazione elencata all'Art. 5 della citata L.R. 31 agosto 1979 n° 54.
8. La gestione dei campeggi deve essere subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale ove tra l'altro deve essere stabilita la ricettività massima, l'entità e le modalità di versamento delle tasse sulle concessioni, a norma della vigente legislazione.
Art. 51) Condizioni preliminari all'intervento
1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinati a Permesso, consentiti dal P.R.G., sono ammissibili quando:
a) - siano rispettate le condizioni di cui al precedente Art. 8) in ordine alla urbanizzazione delle aree;
b) - esistano e siano fruibili le seguenti dotazioni minime di aree destinate ad attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi:
1) per le aree destinate ad impianti industriali e artigianali:
(...............);
I.10% di Superficie Fondiaria per interventi in aree di completamento e riordino (Area I);
2) per aree destinate ad impianti terziari:
I. 50% di S.U.L. di pavimento (esistente ed in progetto), destinata a parcheggio per le attività terziario-ricettive e terziario-ricreative in aree esistenti e confermate (S3, S4) di riordino e completamento (S1, S2);
II. 80% di S.U.L. di pavimento (esistente ed in progetto), di cui almeno il 50% riservata a parcheggio di uso pubblico per l'area terziario – ricreativa di nuovo impianto (S5) e per le attività commerciali e direzionali di cui al successivo Art. 57, in area (I);
2. A tal fine sono da ritenersi equivalenti le aree la cui cessione sia prevista contestualmente al rilascio del Permesso di costruire e la cui attrezzatura avvenga contestualmente alla realizzazione delle opere.
3. L'esistenza e la fruibilità delle aree anzidette deve essere tassativamente dimostrata, fatto salvo quanto stabilito al precedente e al seguente comma, nei seguenti casi:
a) interventi di ampliamento: la dimostrazione va riferita all'intero impianto;
b) interventi di nuova costruzione: la dimostrazione va riferita all'intero impianto;
c) interventi di ristrutturazione eccedenti il risanamento igienico e funzionale: la dimostrazione va riferita all'intero impianto;
d) interventi di riuso di edifici, in tutto o in parte inutilizzati:la dimostrazione va riferita alla parte soggetta a riuso, e/o alla superficie fondiaria ad essa asservita;
e) mutamento della classe e/o del ramo di attività: la dimostrazione va riferita all'intero impianto;
f) modificazione di attività soggetta al conseguimento di licenze di esercizio di qualunque natura: la dimostrazione va riferita alla parte di edificio nella quale si svolge l'attività e/o alla superficie fondiaria ad essa relativa.
4. Nelle aree ove è ammesso l'intervento edilizio diretto, ove il P.R.G. non precisi la localizzazione e/o la quantità delle aree di cui al presente articolo, le dotazioni minime anzidette possono essere reperite in altre aree indicate dall'Amministrazione comunale o essere monetizzate secondo le modalità definite con deliberazione consiliare; nel computo delle aree dismesse vengono incluse le quote già acquisite alla proprietà pubblica all'atto della licenza o concessione originaria e successive varianti o ampliamenti.
5. E' ammessa la costruzione di tettoie, pergolati, sale all'aperto, al servizio dell'attività ricettiva o ricreativa, fatto salvo il rispetto del rapporto di copertura che non potrà essere superiore alla superficie coperta. Tali interventi non vengono conteggiati nella cubatura.
6. Nell'esecuzione degli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'altezza massima delle costruzioni non dovrà essere superiore a quella degli edifici esistenti nell'area.
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