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articoli 42, 43, 44, 45 LR 56/77

Estratto dalla LR 56/77 della Regione Piemonte








Art. 43.

(Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa)



Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma dell'articolo 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di Piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 34 della presente legge.

Il progetto di Piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 ed e' presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.

Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di Piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di Piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al Comitato Comprensoriale, affinche' esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione.

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.

La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n.530.

Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.


Art. 44.

(Piano esecutivo convenzionato obbligatorio)



Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di Attuazione preveda la formazione di Piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano gia' provveduto alla presentazione di un progetto di Piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di Piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di Attuazione.

Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di Attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

Il progetto di Piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo ed inviati al Comitato Comprensoriale, affinche' esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione.

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

Il progetto di Piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.

La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel Piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.

Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del Piano entro il termine di 30 giorni.

Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del Piano.

Il progetto di Piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facolta' di variare il progetto e lo schema di convenzione.

Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7°, 8° e 9°, il Piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5° e 6° comma.

Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di Piano esecutivo convenzionato.

In tal caso il Comune cede in proprieta' o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La convenzione dovra' prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del Piano esecutivo.


Art. 45.

(Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi)



La convenzione prevede essenzialmente:

1 ) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalita' di controllo sulla esecuzione delle opere, nonche' i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le modalita' per il trasferimento delle opere al Comune;

3) i progetti degli edifici e delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

4) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i Programmi di Attuazione;

5) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel Piano di intervento.

Qualora il Piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di Attuazione, puo' stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, ove del caso, gli esoneri di cui all'articolo 9, lettera b), della predetta legge.

La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

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