aree agricole

Art. 58) Aree Agricole Ag
 
1. Sono le aree agricole non soggette a vincolo idrogeologico e non ricadenti nell'area Preparco; gli interventi consentiti hanno per oggetto la migliore utilizzazione agricola dei suoli.
 
         Art. 59) Destinazione d'uso delle aree agricole Ag
 
1. Nell'aree destinate ad attività agricole (Ag) è ammessa l'attività agricola e le destinazioni d'uso per le attività connesse con l'agricoltura o al servizio della stessa quali officine per la riparazione di mezzi agricoli, impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati, attrezzature per la macellazione degli animali.
2. Le attività connesse con l'agricoltura o al servizio della stessa di cui al comma precedente dovranno interessare una superficie utile non superiore al 40% della superficie totale coperta propria delle strutture di carattere agricolo in cui sono ospitate.
 
         Art. 60) Norme per gli interventi nelle aree agricole
 
1. Fatte salve specifiche prescrizioni disciplinanti nelle singole aree di        intervento, nelle aree agricole sono ammessi i seguenti interventi:
a) realizzazione di residenze rurali nel rispetto degli indici di densità fondiaria:
                   1) terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,05 mc./mq.;
                   2) terreni a colture legnose specializzate:0,03 mc./mq.;
                   3) terreni a seminativo e a prato permanente:     0,02 mc./mq.;
4) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno:       0,01 mc./mq. conteggiati su non più di 5 ettari per azienda.
5) Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto; queste ultime devono essere regolamentate da apposito Atto d'impegno del proponente nei confronti del Comune. Tale Impegno deve prevedere, oltre a quanto definito all'Art. 25 della L.R. 56/77, la sanzione amministrativa da applicarsi in caso di mancata realizzazione delle colture in progetto, per un'entità non inferiore al doppio del valore dell'immobile realizzato in applicazione degli indici di densità fondiaria in progetto, valutata da parte dell' U.T.E.
b) realizzazione di infrastrutture, quali stalle, silos, serre, magazzini, e di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Il Permesso per la edificazione delle residenze rurali è rilasciato:
a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n° 153 e 10 maggio 1976, n° 352 D.lgs 267 del 18/08/2000 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n° 27 e 23 agosto 1982, n° 18, anche quali soci di cooperative;
b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. ottobre 1978, n° 63 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno residenza o domicilio nell'azienda interessata.
3. Tutti gli altri Permessi previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo. Gli oneri da versare per il Permesso non sono dovuti per le opere realizzate dagli imprenditori agricoli a titolo principale.
4. Non è ammesso il nuovo impianto di attività estrattive, di cave o torbiere.
5. Nelle aree a destinazione agricola, con esclusione delle Aree agricole di rispetto ambientale (Ara) e dell'area di riordino agricolo (Agr), è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici (ad es. bomboloni di stoccaggio gas GPL) al servizio delle limitrofe aree residenziali o delle residenze rurali.
 
         Art. 61) Interventi ammessi sulle aree Ag
 
1. Per le esistenti costruzioni con destinazioni escluse si applicano le norme di cui all'Art. 96: edifici esistenti con destinazioni d'uso in contrasto con le aree di appartenenza.
2. E' sempre ammesso eseguire miglioramenti igienico-sanitari e qualitativi        nonchè recuperare alla residenza agricola le volumetrie altrimenti destinate e comprese nei corpi principali dei fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G.
3. Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo devono       essere riferiti all'intera azienda agricola singola o associata.
4. Le strutture agricole quali stalle, magazzini, ecc. non sono considerate agli effetti della determinazione della volumetria massima realizzabile.
5. Per iniziative agricole in forma cooperativistica o comunque associata, i          fondi dei partecipanti alle iniziative possono essere considerati concorrenti a tutti gli effetti alla formazione delle iniziative stesse.
6. Ai fini del calcolo della cubatura è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui.
7. Per aziende che hanno terreni su comuni limitrofi, è ammesso, nell'ambito delle aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area sita nel Comune di La Cassa a condizione che l'edificio per la residenza rurale non superi i mc. 1000.
8. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra le aziende diverse eccetto che per iniziative cooperativistiche o comunque associate, attuate da persone giuridiche regolarmente costituite a norma delle vigenti disposizioni.
9. Le concimaie, i pozzi neri ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto        debbono essere posti lontano da pozzi e serbatoi di acqua potabile non meno di m. 100 e a non meno di m. 50 dalle abitazioni altrui, e m. 15 dalle residenze proprie.
10. Nelle aree Ag possono essere realizzate le strutture destinate all'allevamento di animali di aziende agricole.
11. La   nuova   costruzione   di   stalle a secondo del loro utilizzo si suddivide in:
a) stalle a carattere agricolo che devono distare almeno 50,00 mt              dagli edifici residenziali delle proprietà confinanti e 100,00 mt dalle aree a destinazione residenziale perimetrate;
b) stalle a carattere amatoriale che devono distare almeno 30,00              mt dagli edifici residenziali delle proprietà confinanti e 30,00 mt dalle aree a destinazione residenziale perimetrate.
12. La definizione delle stalle di cui al comma precedente s'intende come di seguito specificata:
a) per stalle a carattere agricolo si intendono stalle con una capacità
    non superiore a:
                   1) 50 capi bovini;
                   2) 50 capi suini;
                   3) 50 capi ovini o caprini;
                   4) 500 capi avicunicoli;
                   5) 50 capi equini.
b) per stalle a carattere amatoriale si intendono stalle con una       capacità non superiore a:
                   1) 4 bovini;
                   2) 5 suini;
                   3) 35 capi ovini o caprini;
                   4) 50 capi avicunicoli;
                   5) 3 capi equini.
13. Nel caso in cui gli allevamenti prevedano la compresenza di più specie          animali si terrà conto dell'equivalenza di cui ai valori suesposti fino al raggiungimento del valore massimo consentito di una qualunque delle       specie.
14. Per stalle con capacità superiore a quanto stabilito al comma precedente, il Permesso può essere rilasciato (comunque nel rispetto delle distanze    minime sopra indicate) dal Sindaco su parere favorevole del Consiglio Comunale, e sentito altresì il parere della Commissione per i Piani agricoli-zonali, tenendo conto dell'accessibilità, della direzione dei venti dominanti, delle possibilità e dei programmi di smaltimento dei rifiuti, della distanza dagli abitati e dai singoli edifici esistenti ecc.
15. Negli elaborati di progetto per la richiesta del Permesso dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ai sensi della legislazione vigente.
16. L'avvenuta esecuzione di tali opere è condizione al rilascio della autorizzazione all'agibilità degli edifici e degli impianti.
17. I conduttori dei terreni agricoli debbono provvedere allo spurgo periodico dei fossi correnti nei fondi dell'azienda agricola rendendosi nel contempo garanti del regolare deflusso verso valle delle acque meteoriche e delle colature.
18. Nella lavorazione dei terreni, e nelle coltivazioni, specie in aree collinari e montane, debbono essere adottate tecniche idonee ad evitare il dilavamento dei terreni e la conseguente asportazione dello stato superficiale, agevolando nel contempo il regolare deflusso delle acque meteoriche eccedenti.
19. Nelle aree agricole la piantumazione degli alberi da alto fusto dovrà rispettare le distanze minime dalle colture, dalle strade e dai corsi d'acqua stabilite dal locale Regolamento di Polizia Urbana.
20. E' consentita, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77, la realizzazione di ricoveri degli attrezzi agricoli al servizio dell'attività orticola per l'autoconsumo.
21. Le costruzioni potranno essere chiuse, affiancate da una parte aperta nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
                   a) dimensione della parte chiusa (in pianta)         m. 3 X 4
                   b) dimensione della parte aperta (in pianta)         m. 3 X 3
                   c) altezza massima di gronda  m. 2,50
                   d) altezza massima di colmo    m. 3,50
22. Il tetto dovrà essere a una o due falde con manto di copertura in tegole di cotto colore naturale e le pareti in muratura intonacata.
23. Tali costruzioni devono essere ubicate ad una distanza minima dai confini di m. 5,00; è vietato l'accorpamento di più costruzioni.
24. Nel loro insieme i ricoveri dovranno essere di decorosa fattura; sono  vietate le baracche e simili.
25. La costruzione di detti ricoveri è soggetta a Permesso di costruire che può essere rilasciato su lotti accorpati aventi la dimensione minima di mq. 1.500.
26. Gli eventuali contenitori per il recupero dell'acqua piovana devono essere resi invisibili mediante interramento e possono essere costruiti sui confini nel rispetto delle norme del Codice Civile.
27. Nell'esecuzione degli interventi, eccetto quelli come sopra indicati, sugli       edifici esistenti e per i ricoveri degli attrezzi, devono essere sempre osservate anche le seguenti norme:
a) altezza massima delle costruzioni (eccetto strutture agricole quali silos, ecc.):                                                             m. 7,5
                   b) numero massimo dei piani fuori terra:            n.   2
                   c) distanza minima dai confini:                                     m. 5
                   d) distanza minima tra pareti finestrate:              m. 10
                   e) distanza minima tra i fabbricati negli altri casi: m. 3
f) rapporto di copertura globale (residenza più infrastrutture agricole): 1/3
28. I terreni agricoli compresi nelle fasce e zone di rispetto continuano a  possedere l'indice di volumetria fabbricabile proprio delle specifiche colture in atto, tuttavia tale indice non potrà essere utilizzato in sito ma dovrà, all'occorrenza essere trasferito in altra parte dell'area agricola.
29. L'edificazione nell'area agricola è ammessa con permesso di costruire .
30. Le limitazioni edificatorie relative al numero massimo di piani realizzabili fuori terra sono riferite ai soli piani abitabili; l'altezza dell'eventuale piano terreno non abitabile non potrà superare i m. 2,50 dal piano di campagna all'intradosso del primo solaio.
 
          Art. 62) Aree Agricole soggette a vincolo idrogeologico Agv
 
1. Nelle aree agricole soggette a vincolo idrogeologico sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
a) Agricola a coltura boschiva o di rimboschimento per le aree che nelle Planimetrie   (.................) del P.R.G. sono individuate come soggette a vincolo idrogeologico: in queste aree sono comprese le aree boscate del territorio comunale e quelle che verranno individuate come aree  adatte al rimboschimento.
b) Sulle aree soggette a vincolo idrogeologico che sulla base dell'analisi di cui al comma precedente verranno escluse dalla coltura boschiva, sono ammesse destinazioni agricole.
         c) Dall'area vincolata a coltura boschiva sono escluse le nuove        edificazioni.
d) Per le esistenti costruzioni ad uso agricolo si applicano le norme di cui al punto seguente; per le costruzioni ad uso non agricolo si applicano le norme di cui all'Art. 96.
e) Su tutta l'area Agv non è ammessa nuova edificazione a scopo abitativo con la sola eccezione dei terreni che risultino pertinenza di aziende agricole esistenti e funzionanti; in tal caso si applicano gli indici ed i parametri definiti ai precedenti articoli 60 e 61.
        
Art. 63) Norme per gli interventi
 
1. E' sempre ammesso eseguire miglioramenti igienico-sanitari e qualitativi        nonchè recuperare alla residenza agricola le volumetrie altrimenti destinate e comprese nei corpi principali dei fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G.
2. Nelle strutture delle aziende agricole esistenti e funzionanti nell'area sono consentiti, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche, e, una volta soltanto, sistemazioni interne, ristrutturazioni ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, sotto l'osservanza degli indici dettati dal P.R.G. per le aree Ag, e comunque per un massimo di mq. 500.
3. Sulle aree che sulla base dello studio di cui alla lettera b dell'art. 62 verranno destinate ad agricoltura è ammessa l'edificazione di capanni per il ricovero di attrezzi agricoli secondo la tipologia specificata per le aree     AG. E' altresì ammessa la costruzione di strutture legate al tipo di coltivazione in atto, quali serre e simili.
4. Ai sensi dell'Art. 30 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni ogni intervento nelle aree Agv è condizionato al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
5. Per le aree Agv comprese nell'area Preparco gli interventi consentiti dovranno inoltre rispettare quanto prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco Regionale La Mandria.
 
         Art. 64) Aree Agricole di rispetto ambientale della zona Preparco Ara
 
1. Sono identificate nelle aree agricole incluse nella zona del Preparco regionale “La Mandria”.
        
         Art. 65) Destinazione d'uso delle aree Ara
 
1. La destinazione d'uso ammessa consente esclusivamente per le normali operazioni colturali agricole e per le aziende agricole.
2. I terreni compresi nell'area agricola di rispetto ambientale continuano a          possedere l'indice di volumetria fabbricabile attribuito all'area agricola Ag; al momento della richiesta di concessione, esso tuttavia non potrà essere utilizzato in sito, ma dovrà, all'occorrenza, essere trasferito nell'area agricola esterna all'area di Preparco, anche attraverso il trasferimento di cubatura tra aziende diverse, come previsto per le aree Ag.
3. Nelle strutture delle aziende agricole esistenti e funzionanti nelle aree sono consentiti, oltre interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche sistemazioni interne ed ampliamenti, secondo le norme degli Artt. 60 e 61 per l'area agricola Ag. E' ammesso il mutamento di destinazione d'uso ai fini residenziali e ricettivi degli edifici agricoli abbandonati o dismessi da tale attività; il mutamento di destinazione d'uso dovrà avvenire tramite convenzionamento con il Comune che preveda il divieto    di frazionamento dell'immobile in nuove e distinte unità immobiliari.
4. Nelle aree agricole di Preparco è consentita la localizzazione di nuove aziende agricole su una proprietà agricola avente dimensione minima di 15 ettari.
5. Sulle aree contrassegnate nella cartografia di Piano e ricadenti nella zona Preparco sono consentite nuove costruzioni al servizio dell'attività agricola (edifici rurali ed attrezzature agricole) nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano del Parco; la volumetria residenziale dovrà comunque essere calcolata seguendo le modalità riportate negli articoli 60 e 61 con le limitazioni previste dal Piano dell'area del Parco La Mandria per l'area di Preparco.
6. La localizzazione di nuove aziende agricole nelle Ara deve avvenire secondo le norme degli Art. 60 e 61 per l'area agricola Ag.
7. L'attività edilizia di cui ai commi precedenti deve inoltre rispettare quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco Regionale della Mandria.
8. Non è consentita la realizzazione di ricoveri degli attrezzi al servizio dell'attività orticola per l'autoconsumo.
 
        
 
 
 
Art. 66) Aree di riordino agricolo Agr
 
1. E' una zona ricadente nell'area Preparco in regione Pralungo inferiore con prevalente attività orticola per l'autoconsumo.
 
         Art. 67) Destinzione d'uso propria dell'area Agr
 
1. La destinazione d'uso ammessa è unicamente agricola.
 
         Art. 68) Norme per gli interventi in area Agr
 
1. Le attività ammesse sono di ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti legittimamente realizzati secondo le norme del Piano Tecnico di Riordino agricolo o di cui è stata conseguita sanatoria.
2. Sono vietate le baracche e simili.
3. L'attività di cui ai commi precedenti deve inoltre rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Regionale della           Mandria.
 
         Art. 69) Aree agricole con vincolo di tutela Agt
 
Il Piano regolatore individua alcune aree agricole, contigue alle aree residenziali esistenti.
Sono aree agricole di cui agli art. 61 e 62 poste in prossimità dell'abitato per le quali il Piano non ammette le costruzioni di fabbricati di alcun genere in quanto s'intende tutelare maggiormente il valore di riequilibrio ambientale e di tutela dei valori naturalistici evitando la casuale compromissione edilizia che caratterizza i margini inedificati dei centri abitati.
 
Art. 70) Aree agricole nella zona del Parco Regionale “ La       mandria” Ap1 (ex piste Fiat) (Ap2 Aree agricole private).
 
1. Nelle aree di cui al presente articolo comprese nel Parco Regionale “La Mandria” tutti gli interventi di modifica dello stato dei luoghi o della destinazione d'uso dovranno essere assoggettate a convenzionamento con il Comune.
2. Al venir meno dell'attuale destinazione d'uso, gli interventi di trasformazione ed adattamento delle infrastrutture esistenti, saranno subordinati alla predisposizione di uno o più Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche (Art. 47 della L.R. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni) e comunque assoggettate a      convenzionamento con il Comune.