aree per impianti pubblici

Art. 71) Aree di servizio per gli insediamenti produttivi
 
1. Aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense, ed attrezzature varie (bar ecc.) pari al 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti.
2. I centri sociali, le mense e le attrezzature varie possono essere costruite e gestite anche da privati.
3. Il rispetto delle dotazioni in base alla destinazione d'uso degli interventi va dimostrato in sede di permesso di costruire, utilizzando anche le aree già acquisite o di cui si progetta la cessione al Comune o         l'assoggettamento ad uso pubblico, tenendo conto con precedenza delle       aree indicate a tale scopo dal P.R.G.
4. Si richiama, in quanto applicabile, il disposto dell'Art. 1 della Legge n° 1 del 3 gennaio 1978 come stabilito al successivo Art. 138.
 
Art. 72) Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico: 4,50     mq./abitante
 
1. Fino al verificarsi degli interventi di trasformazione previsti, possono essere conservate le destinazioni d'uso in atto, fatti salvi interventi          amministrativi assunti ai sensi di Leggi di tutela della incolumità e della       salute pubblica e per il decoro urbano.
2. L'attuazione delle destinazioni d'uso anzidette avviene contestualmente agli interventi di trasformazione edilizia ammessi sulle aree contigue della stessa proprietà - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - o con intervento diretto del Comune.
3. Gli oneri di sistemazione del suolo, (a carico del concessionario ove la sistemazione stessa avvenga contestualmente agli interventi di trasformazione edilizia ammessi), sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'Art. 3 della Legge n° 10/77.
4. Onde agevolare l'attuazione di tali destinazioni d'uso ed attrezzature con       l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari dell'isolato interessato, la volumetria afferente alle aree di parcheggio     contrassegnate con le sigle 4.3 e 4.4 sulla Tav. n. 3, può essere utilizzata sulle aree residenziali della stessa zona (escluse quelle soggette a PEC), anche in eccedenza all'indice fondiario fissato sul lotto ma senza superare l'indice fondiario complessivo (lotto + area per parcheggi).
5. Il proprietario si deve impegnare, con convenzione o atto unilaterale d'obbligo, ad attrezzare, asfaltare e cordonare e cedere gratuitamente al Comune o assoggettare in modo perpetuo ad uso pubblico l'area di sua proprietà destinata dal P.R.G. a strada, a verde o parcheggio pubblico.
 
         Art. 73) Aree per Verde Pubblico e Sport (12,5 mq./abitante)
 
1. La destinazione di tali aree e degli edifici e/o manufatti in esse ricadenti è finalizzata all'erogazione di pubblici servizi, a livello di aggregato urbano      e di nucleo frazionale.
2. La proprietà degli immobili, aree attrezzature ed edifici, dovrà essere pubblica o di Enti istituzionalmente operanti nel settore dei servizi e la loro acquisizione avviene direttamente nei modi e forme di legge, o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio del permesso di costruire e scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria come specificato al precedente Art. 72).
3. Le aree destinate a servizi pubblici di interesse locale sono edificabili secondo le norme previste da Leggi di settore. In ogni caso nelle aree a giardino pubblico, la superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere superiore al 10% della superficie fondiaria ad esse asservita e con un'altezza massima di mt. 4,00.
4. Sono ammesse le coperture pressostatiche.
 
         Art. 74) Impianti sportivi
 
1. Sono le aree destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti nel verde, che deve occupare almeno il 40% dell'intera area.
2. Si applicano i seguenti indici e parametri:
         a) rapporto di copertura
                   1) per gli impianti coperti:                 60%
                   2) per gli impianti scoperti:               25%
         b) distanza minima dai confini:         m. 10
         c) altezza massima:                 m. 16
 
Art. 75) Aree per Servizi di Interesse Comune e per l'istruzione (8 mq./abitante)
 
1. La destinazione di tali aree, e degli edifici in esse situati, è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello dell'intero Comune.
2. Si applicano a tali aree ed edifici le norme di cui al precedente art. 74).
3. Le aree destinate a servizi pubblici di interesse locale sono edificabili secondo le norme previste da Leggi di settore. In ogni caso nelle aree libere la superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere superiore al 70% della superficie fondiaria ad esse asservita e l'indice di utilizzazione fondiaria non potrà essere superiore a U.F. = 1 mq./mq. e          con un'altezza non superiore a mt. 10 (salvo per le Chiese).
 
         Art. 76) Aree per Impianti Tecnologici
 
1 - Le previsioni di aree ed edifici per impianti tecnologici è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di protezione civile, riferiti all'intero territorio comunale, o parte di esso.
2 - Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da Leggi di settore o, in assenza, in base al fabbisogno del servizio da erogare.
3 - Per impianti che costituiscono volume l'indice di densità fondiaria non potrà essere superiore a I.F. = 3 mc./mq. ed il rapporto di copertura a R.C. =           1/2 di S.F.
4 - Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'Art. 51 della L.R. n° 56/77 alle lettere c), d), f), g), p), s), t), v), possono essere realizzate          anche su aree ad esse non specificamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G. ai parametri     urbanistici ed edilizi salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel      rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
         a) per le stazioni elettriche e sottostazioni:
                   superficie coperta 1/2 di S.F.; ammesse in aree destinate ad impianti produttivi;
b) per le cabine elettriche: se ricadenti in area agricola la distanza dal ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può essere ridotta     fino a m. 3 sempre che, nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla mezzeria stradale non sia inferiore a m. 5; ammesse in aree di rispetto cimiteriale, e di impianti inquinanti o da proteggere;
         c) attrezzature telefoniche di rete: ammesse in ogni tipo di area;
d) impianti per le telecomunicazioni   ed   il trasporto di energia:  
ammesse in ogni tipo di area, ad eccezione, se realizzate in traliccio, delle aree destinate a servizi di interesse comunale, a usi residenziali ed alla viabilità.
 
         Art. 77) Aree di interesse Storico-Culturali C
 
1. In P.R.G. sono identificate alcune porzioni del territorio che         contengono particolari ed uniche testimonianze storico-culturali; esse vengono identificate in cartografia con la lettera C. Le suddette aree corrispondono ai terreni interessati della Rocca, detta Torrazza, dall'antico campanile e dai resti degli edifici identificabili nell'area dell'antico insediamento nel Basso del Giordanino in prossimità del torrente Ceronda.
2. Sui resti della Rocca, inseriti negli elenchi di cui alla Legge         1/06/1939 n° 1089, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro conservativo così come definiti al successivo Titolo 4.
3. Oltre a quelli compresi nell'area “C”, gli edifici, gli elementi         architettonici e naturalistici circondati da un cerchio ed  evidenziati con la lettera “A”, costituiscono i beni culturali, storici, ed ambientali esterni ai Vecchi nuclei individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Gli edifici, le cappelle, i piloni così individuati sono soggetti esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione interna (solo per gli edifici).
 
         Art. 78) Aree per la viabilità
 
1. Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed accessibilità veicolare e pedonale, esistente e in progetto.
2. Il tracciato viario in progetto può subire variazioni  in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate o in sede di strumenti urbanistici esecutivi, senza che queste comportino variante al P.R.G..
3. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma dei precedenti  commi, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite; in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle         aree contigue non destinate alla viabilità; le fasce di rispetto seguono il nastro viario in esecuzione, secondo la profondità stabilita per il nastro viario indicato nel P.R.G.