vecchi nuclei

Art. 39) Aree dei Vecchi Nuclei (VN)
 
1. Sono quelle costituite da una struttura urbana in cui la maggioranza degli edifici ha origine in epoca anteriore al 1900, e si individuano nei nuclei più antichi del capoluogo Giordanino della frazione del Truc di Miola. Sono individuate ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., quali insediamenti urbani aventi valore ambientale.
2. La destinazione d'uso ammessa nelle aree è residenziale-abitativa e residenziale-terziaria.
3. Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che gli edifici stessi vengano definiti dal P.R.G. a destinazione d'uso incompatibile.
4. E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti nell'area fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione del progetto preliminare di P.R.G. e ascendenti o       discendenti suoi, purchè imprenditori agricoli a titolo principale.
5. Sugli edifici a destinazione d'uso confermata a norma dei precedenti commi, ma non ammessa in riferimento alla destinazione residenziale abitativa cui l'area appartiene, e fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G., sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria    manutenzione e restauro e risanamento conservativo.
6. Sono inoltre consentiti allevamenti di tipo familiare.
 
        
 
 
 
 
Art. 40) Norme per gli interventi nelle aree VN
 
1. Sugli immobili è ammesso l'intervento diretto; il P.R.G. fissa con vincolo topografico definito, i tipi di intervento consentiti secondo quanto stabilito al successivo TITOLO 4 e nel Regolamento Edilizio.
2. Sulle facciate visibili da strade e spazi pubblici e su quelle indicate come fronti da tutelare, a prescindere dal tipo di intervento ammesso sugli edifici,negli interventi edilizi dovrà essere perseguito il rispetto della tipologia sia edilizia che urbanistica e il restauro e il ripristino degli elementi costruttivi originari, compatibili con i caratteri del Vecchio Nucleo, riguardanti sia gli edifici principali sia gli edifici accessori.
3. In ogni caso il Comune può indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree    ove l'intervento di recupero è subordinato alla formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) da realizzare da parte dei privati; solo in casi eccezionali e motivati sono possibili interventi di ristrutturazione         urbanistica da assoggettare ad un P.P.E. di iniziativa pubblica con      contestuale variante di P.R.G. per la definizione dei parametri          urbanistico-edilizi e delle cautele operative.
4. Sugli edifici ricadenti in aree subordinate a SUE, sino all'approvazione dello stesso, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e       straordinaria.
5. A tutela delle attività agricole esistenti negli abitati è inoltre ammessa per i seguenti soggetti:
a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della Legge Regionale 22/2/77 n° 15;
         b) proprietari conduttori in economia di cui sia accertata l'attività agricola;
         c) proprietari concedenti ai soggetti di cui alla lettera d);
d) affittuari e mezzadri che hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere; la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento    conservativo delle pertinenze ed accessori rurali.
6. E' inoltre ammessa, ove non reperibile all'interno delle costruzioni, la realizzazione di autorimesse, per unità immobiliari che siano sprovviste      di pertinenze, fermo restando il R.C. complessivo sul fondo di 1/2 e nel         complesso per non più di 30 mq. per ogni unità immobiliare abitativa. Tali autorimesse dovranno essere integrate cioè unite con gli edifici      esistenti e posizionate, nei confronti dei fabbricati e dei confini, nel rispetto delle norme di Codice Civile.
7. Non é ammessa la trasformazione in locali abitativi delle autorimesse esistenti. Per i locali inutilizzati o con destinazioni marginali, aventi comunque consistenze e caratteristiche proprie degli edifici residenziali, é ammessa la trasformazione in locali abitativi per un massimo di 70 mq. per ogni unità immobiliare.
8. E' inoltre ammesso, indipendentemente dal tipo di intervento prescritto sull'edificio ad esclusione degli edifici per i quali sono prescritti gli interventi di restauro, risanamento conservativo, demolizione, la costruzione di porticati e pensiline aperti su tre lati a completamento          della sagoma dell'edificio, nonchè di vani scala, anche chiusi, per un massimo di mq. 1 di nuova superficie coperta ogni mq. 2 di superficie coperta esistente, fermo restando il Rapporto di Copertura complessivo sul fondo di 1/2. I porticati dovranno essere collocati sul lato anteriore  degli difici e non potranno avere larghezza superiore a mt. 3.
9. Gli interventi di cui ai commi precedenti, relativi alle nuove costruzioni, hanno per oggetto costruzioni aventi le caratteristiche di bassi fabbricati (altezza massima di gronda = m. 2,50) per i quali devono essere rispettate le caratteristiche tipologiche ed utilizzati i materiali prescritti nelle aree di vecchio nucleo.
10. Sono prescritte verifiche idrogeologiche di dettaglio in sede di progettazione per    evitare potenziali rischi e verifiche del livello di falda. 
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11. Le facciate evidenziate con una riga nera spessa sulla tavola in scala 1:750 dei Vecchi Nuclei, contengono elementi caratteristici del tessuto edilizio tradizionale (pilastri in mattoni a vista, murature in pietra, balconi o modiglioni di tipo tradizionale, finestre, portali o archi in muratura) che devono essere conservati nello stato in cui si trovano o,  in caso di provata necessità, ricostruiti fedelmente utilizzando, se possibile, i materiali recuperati dalla rimozione. Essi dovranno essere salvaguardati anche in caso di interventi di ristrutturazione edilizia totale.