aree artigianali

Art. 52) Aree ed impianti artigianali esistenti e confermati (a)
 
1. Il P.R.G. individua le aree e gli impianti produttivi esistenti di cui si conferma la localizzazione.
2. Eventuali modificazioni del settore, ramo, classe o sottoclasse di attività,        come definiti dall'ISTAT è subordinata alla segnalazione al Comune.
 
Art. 53) Destinazione d'uso delle aree ed impianti artigianali           esistenti e confermati (a)
 
1. Nelle aree ed impianti esistenti e confermati si individuano le seguenti destinazioni d'uso: (................)
         a) per quelle artigianali:
                   1) artigianato di servizio e di produzione;
                   2) stoccaggio;
3) commercio, limitatamente ai beni prodotti dalla unità produttiva e di essi integrativi, su lotti di almeno mq. 500;
4) abitazione ed uffici in misura non superiore a mq. 300 di S.U.L. per attività produttiva avente S.U.L. non inferiore a mq. 500, con un massimo di due unità alloggio.
         b) per quelle terziarie:
                   1) Per le aree terziarie artigianali:
I. artigianato di servizio e commercio limitatamente ai beni complementari al servizio fornito, per superfici utili non superiori a mq. 500 per unità produttiva. In ogni caso la S.U.L. destinata ad attività artigianale in ogni intervento non potrà essere inferiore alla S.U.L. destinata all'abitazione con un minimo assoluto di mq. 80;
II. abitazione, limitatamente a due unità alloggio per impianto di cui al punto precedente e per non più di mq. 150.
                                  I lotti di intervento, per ciascun impianto complessivo delle         destinazioni di cui ai punti precedenti non dovranno essere superiori a mq. 1000.
 2) per le aree terziarie commerciali
I. commercio all'ingrosso e al dettaglio in misura non inferiore al 70% della Superficie Utile Lorda ammessa per attività terziaria;
II. artigianato di servizio e di produzione non nocivo e non molesto, in misura non superiore al 10% della S.U.L. ammessa per attività terziaria;
III. servizi pubblici e privati in misura non superiore al 10% della S.U.L. ammessa per attività terziaria;
IV. uffici, in misura non superiore al 10% della S.U.L. ammessa   per attività terziaria;
V. residenza in misura strettamente necessaria alla custodia degli impianti, e comunque non superiore a 200 mq. limitatamente a due unità alloggio.
c) per quelle (.............) direzionali:
1) commercio al dettaglio in misura non superiore al 25% della S.U.L. ammessa per attività terziaria;
2) artigianato di servizio e di produzione connesso alla commercializzazione dei prodotti non molesto e non nocivo, in misura non superiore al 10% della S.U.L. ammessa per attività terziaria;
   3) servizi pubblici e privati, attività amministrative, finanziarie e professionali, ricettive, in misura non inferiore al 65% della S.U.L. ammessa per attività terziaria;
2. La dotazione di servizi pubblici, in caso di interventi di ampliamento o di ristrutturazione edilizia deve essere uniformata alle prescrizioni dell'art. 21 della L.R. 56/77.
 
         Art. 54) Norme per gli interventi in aree artigianali
 
1. Sugli impianti ed attrezzature a destinazione artigianale, o ad essi        sussidiarie, sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione e di         adeguamento tecnologico e funzionale.
2. Sono ammessi interventi di ampliamento alle seguenti condizioni:
a) gli ampliamenti a fini produttivi non superino il 50% della superficie fondiaria.
b) gli ampliamenti per attrezzature al servizio dell'attività artigianale          esistente (uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc.) non superino il 30%          della superficie coperta a carattere produttivo.
3. Sono ammesse nuove costruzioni secondo quanto stabilito dal precedente art. 53 fatto salvo che il rapporto globale di copertura non ecceda il valore di 1/2.
4. Ai sensi dell'Art. 30 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni ogni intervento   nelle aree a (...............) è   condizionato   al   rilascio   di autorizzazione   da parte del Sindaco o del Presidente della Giunta Regionale secondo le rispettive competenze.