Residenziali in vincolo idrogeologico

Art. 41) Aree residenziali in vincolo idrogeologico Rvi
 
1. Tale classificazione comprende aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n° 3267. Tali aree risultano totalmente o parzialmente urbanizzate. Le destinazione d'uso ammesse nelle aree sono la residenziale-abitativa e quella residenziale-terziaria.
2. E' consentita la permanenza delle strutture e delle attività agricole esistenti e funzionanti nelle aree fino a quando permanga il conduttore presente alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.R.G.C. e ascendenti o discendenti suoi, purchè imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le strutture agricole e le aree di pertinenza assumeranno la destinazione residenziale, od altre destinazioni d'uso non escluse, proprie dell'area in cui esse sono inserite, al venir meno delle condizioni che ne consentono la permanenza.
        
         Art. 42) Norme per gli interventi nelle aree Rvi
 
1. Le previsioni del P.R.G. in tali aree si attuano con permesso di costruire, singolo o convenzionato.
2. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono disciplinate dai parametri e dalle prescrizioni di cui alle tabelle allegate.
3. E' sempre e comunque consentito il recupero alla destinazione d'uso residenziale ed alle altre destinazioni d'uso non elencate tra quelle escluse, dei fabbricati altrimenti destinati e compresi nei corpi principali degli edifici esistenti.
     (................)
4. Le trasformazioni ammesse nell'area Rvi6, anch'essa subordinata al rilascio di Permessi convenzionati, dovranno integrarsi adeguatamente al contesto circostante e dovranno promuovere una progressiva        occupazione del territorio a partire dai lotti più prossimi all'edificato      esistente.
5. Nel caso di edifici esistenti che presentano una volumetria tale da superare l'indice dell'area sono ammessi, per ogni singola proprietà, una volta sola interventi di ampliamento non superiori al 20% di superficie utile         esistente ad esclusivo uso famigliare e limitatamente agli edifici mono-bifamiliari. 
6. Tali interventi di ampliamento non sono ammessi per quegli edifici che hanno un indice di cubatura residuo e per i quali l'indice proprio dell'area assume il valore di limite inderogabile di densità edilizia; tale volumetria residua può essere utilizzata sia ai fini di ampliamento degli edifici esistenti, sia, ove possibile e sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni dettate dal P.R.G.C., per nuove costruzioni.
7. Al fine del rispetto della suddetta norma vi è l'obbligo della registrazione        delle superfici di cui sono stati utilizzati gli indici urbanistici ai sensi dell'Art. 34 delle presenti N.d.A.
8. Sugli edifici esistenti è ammessa la demolizione e la ricostruzione          (quest'ultima sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni dettate dal P.R.G.C.), eccetto che per le strutture edilizie non destinate alla residenza che s'intendano mantenere per le quali sono ammessi solo gli          interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con le eccezioni di cui all'Art. 82 delle presenti Norme.
9. Per quanto attiene gli interventi di bonifica igienico-edilizia che abbiano per oggetto tettoie non comprese nei corpi principali degli edifici ed altre strutture edilizie non destinate alla residenza, è sempre e comunque consentita la ristrutturazione edilizia o la ricostruzione, purchè il risultato di tali interventi sia un basso fabbricato, intendendosi con ciò una costruzione, aperta o chiusa, in materiale uguale alla costruzione principale che si elevi per un'altezza non superiore a m. 2,50 dal piano di campagna alla linea di gronda, tetto a falde e copertura in manto di tegole curve, con destinazione al servizio della residenza (box auto, deposito, ecc.).
10. I bassi fabbricati ad uso autorimessa sono conteggiati nella superficie coperta e non nella volumetria edificabile. Possono essere ubicati rispetto ai confini ed agli altri fabbricati nel rispetto delle distanze del vigente Codice Civile.
11. Ai sensi dell'Art. 30 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni ogni intervento soggetto a Permesso nelle aree Rvi è condizionato al rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco o del Presidente della Giunta Regionale secondo le rispettive competenze.
12. Area Rvi 1 - Da verificare in sede progettuale, con opportune indagini, la eventuale presenza di acqua superficiale dovuta a limitate e discontinue falde sospese; (.................).
13. Area Rvi 2 - Verifiche particolari vanno previste in sede di progettazione al fine di evitare qualsiasi potenziale rischio. Da determinare l'andamento della fascia acquifera.
14. Area Rvi 3 - Gli interventi dovranno rispettare una fascia di rispetto di 10 mt. dall'orlo della scarpata, che dovrà essere stabilizzata con interventi idonei a preservare la stabilità globale del pendio.
15. Area Rvi 4 - In fase di progettazione esecutiva verificare il livello dell'acqua di falda: é da escludere qualsiasi intervento ad un distanza inferiore a 10 mt. dal ciglio della scarpata.
16. Area Rvi 5 - Applicare le indicazioni del D.M. 11/03/1988 e verificare il livello dell'acqua di falda: (.................)
17. Area Rvi 6 - Ulteriori e più approfondite indagini sono consigliabili per verificare la stabilità del terreno. Particolare attenzione per le aree a ridosso dell'impluvio che, nel caso di interventi, dovrà essere preservato  nella sua funzionalità.
18. Area Rvi 7 - Verifiche di dettaglio al fine di evitare i potenziali rischi e per controllare il livello di falda.
19. Area Rvi 8 - Nella parte occidentale, (............), all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto, si ritiene opportuno evitare interventi edilizi per la presenza di fenomeni di potenziale instabilità. Nei confronti della scarpata che delimita l'area è imposto un arretramento di mt. 20 dal ciglio: eventuali riduzioni, nei limiti di quanto riportato nella relazione geologico tecnica, dovranno essere oggetto di apposita verifica da parte della direzione regionale di prevenzione del rischio         idrogeologico.