Statuto dell'Associazione "La Cassa Un Paese Per Tutti"

I Consiglieri e il Gruppo ''La Cassa Un Paese Per Tutti''
 
 
 
 


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
LA CASSA UN PAESE PER TUTTI
 
 


ASSOCIAZIONE


    Art 1. - Nome, sede e logo
E' costituita in La Cassa (TO) l'Associazione “La Cassa Un Paese Per Tutti”, con sede in La Cassa (TO), Via IV Novembre Int. 28 . L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del C.C. e non ha fini di lucro.
Il logo dell'Associazione è : “Entro un cerchio bordato di arancione e bianco, nella parte bassa in verde il disegno stilizzato di un prato, con a destra una casa con tetto ed un campanile con cerchio e bifore arancioni, sotto il campanile una porta ad arco arancione e bianca ed una strada bianca, in alto la scritta “LA CASSA” in bianco su fondo arancione, in basso la scritta “UN PAESE PER TUTTI” su fondo verde.
    Art 2. - Finalità
L'Associazione si ritrova nei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana e nei seguenti valori comuni:
  • la legalità;
  • la trasparenza amministrativa;
  • la Resistenza e l'antifascismo in tutte le sue forme;
  • l'ecologia;
  • la partecipazione;
  • la fratellanza e la non violenza;
  • l'uguaglianza;
  • la libertà in tutte le sue forme.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere la partecipazione alla vita e al dibattito pubblico; attua tali finalità mediante:
  • informazione sugli atti amministrativi ed il loro significato;
  • incontri periodici con la cittadinanza;
  • distribuzione alle famiglie di materiale informativo in forma comprensibile sull'attività dell'associazione e dell'amministrazione (p.e. bilancio comunale, piano regolatore, rapporti con il territorio e con enti, etc.);
  • utilizzo delle tecnologie di comunicazione digitale;
  • la cura dei rapporti con le associazioni e le aggregazioni presenti nel territorio comunale.
L'Associazione ha lo scopo di formare e definire la lista ed il programma amministrativo per le elezioni comunali di La Cassa.
L'Associazione sostiene ogni forma di studio e di educazione alla politica; auspica la crescita di una morale pubblica.
L'Associazione si impegna nella promozione di attività utili a migliorare la vita della comunità lacassese.
    Art 3. - Adesione
All'Associazione possono aderire tutte le persone che abbiano compiuto i 16 anni di età, residenti o domicilianti nel Comune di La Cassa o che vi svolgano regolare attività, che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione.
L'adesione è sottoposta al vaglio preventivo del Consiglio Direttivo, che deve motivare l'eventuale diniego, ha valore annuale e coincidente con l'anno solare; impegna l'aderente a rispettarne lo Statuto e il Codice Etico.
    Art 4. - Risorse economiche
Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
  • quote associative pagate dai membri dell'Associazione al momento dell'iscrizione, con rinnovo annuale;
  • elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
  • donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.


    MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO


    Art 5. - Organi Associativi
L'Associazione è costituita dai seguenti organi:
  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Vice-Presidente;
  • Segretario;
  • Collegio dei Probiviri;
  • Revisori dei Conti.
Ove possibile, l'Associazione tende ad avere negli organi associativi uguale partecipazione e rappresentanza di genere.
    Art 6. - L'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
L'Assemblea ha le seguenti funzioni:
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza, i Probiviri ed i Revisori dei Conti;
  • approvare la scelta dei programmi dell'Associazione;
  • approvare i criteri di gestione e di regolamento dell'Associazione;
  • approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
  • esprimere, inoltre, il proprio parere non vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno e ha l'obbligo di approvare il bilancio dell'Associazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
    Art 7. - Convocazione, Riunione e Deliberazione dell'Assemblea
L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, o da almeno un decimo degli associati.
Gli associati sono convocati mediante comunicazione personale, cartacea o informatica, e affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno sette giorni prima della data prevista per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve riportare luogo, data, ora, e ordine del giorno dell'adunanza.
Eventuali modifiche e integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere richieste entro cinque giorni prima della data prevista per l'adunanza, e dovranno essere comunicate entro due giorni prima della stessa.
La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza di esso dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dall'associato più anziano presente.
Ogni associato ha diritto di voto, che è nominale e senza alcuna possibilità di delega.
L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza con la presenza di almeno la metà degli associati o, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti ai sensi del 1° comma dell'art. 21 C.C.
Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti, in presenza di almeno i 2/3 degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.
    Art 8. - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri di cui sono parte di diritto, fino ad un massimo di quattro, i Consiglieri comunali eletti nella lista espressa dall'associazione e facenti parte del gruppo consigliare ad essa riconducibile.
I restanti membri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.
I Consiglieri comunali designano i membri di loro competenza; non può fare parte del Consiglio Direttivo il Sindaco pro-tempore.
La cessazione di uno dei requisiti, determina l'automatica esclusione dall'organo associativo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:
  • nella prima seduta utile, elezione del Presidente e del Vice-Presidente designandoli tra i componenti del Consiglio stesso;
  • nella prima seduta utile, elezione del Segretario, designandolo tra i componenti del Consiglio stesso o tra gli associati;
  • gestione della vita associativa: redazione degli ordini del giorno, organizzazione e calendarizzazione delle attività;
  • studio e formulazione dei programmi dell'Associazione;
  • stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;
  • vaglia le richieste di adesione all'Associazione, motivando l'eventuale diniego;
  • propone all'Assemblea, la quale si esprimerà in merito, l'eventuale espulsione dei Soci che violino lo Statuto e/o il Codice Etico;
  • ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera, in prima convocazione a maggioranza qualificata con la presenza di almeno cinque membri in carica, in seconda convocazione a maggioranza con la presenza di almeno tre. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    Art 9. - Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ad esso spettano le seguenti facoltà:
  • rappresentanza legale dell'Associazione;
  • convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  • presidenza della Riunione dell'Assemblea;
  • direzione amministrativa dell'Associazione;
  • stipulazione dei contratti dell'Associazione;
  • sovraintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
  • assunzione, in caso si urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio che li dovrà ratificare.
    Art 10. - Il Vicepresidente
Al Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, spettano le funzioni del Presidente, in caso d'impedimento od assenza di quest'ultimo.
    Art 11. - Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e ad esso spetta:
  • redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
  • tenere la contabilità ed i libri associativi;
  • emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
  • tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario, se non sono muniti della firma del Presidente o del facente funzione.
Il Segretario, mantenendo la titolarità della funzione, sentito il Presidente o il facente funzione, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di associati per le mansioni attribuitegli, riferendo, ove richiesto, al Consiglio e all'Assemblea.
 
    Art 12. - Comunicazioni
Il presente statuto e ogni deliberazione dell'Assemblea sono da considerarsi pubbliche.
Ogni socio ha diritto di essere informato dell'attività dell'Assemblea, del Consiglio, di ogni singolo consigliere; deve poter aver accesso diretto al presente Statuto, ai verbali dell'Assemblea, alle comunicazioni dei consiglieri.
Ogni socio può comunicare quella che è la modalità preferita per la ricezione delle comunicazioni scegliendo tra la comunicazione di tipo informatico e quella di tipo cartaceo.
Nel primo caso il riferimento è all'indirizzo e-mail comunicato in sede di iscrizione e modificabile in itinere dall'associato presso il Segretario.
Nel secondo caso il Consiglio indicherà il luogo dove poter esaminare i documenti o provvederà a produrne copie.
    Art 13. - Esercizi Associativi
Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
    Art 14. - Scritture
L'Associazione si dota di:
  • libro Verbali delle Assemblee, a cura del Segretario;
  • libro Verbali del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;
  • libro degli associati e verbali dei Revisori dei Conti, a cura del Segretario.
    Art 15. - Collegio dei Probiviri
I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in occasione della prima adunanza.
Il Collegio è composto da tre Probiviri.
Alla loro competenza saranno sottoposte tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
I probiviri rimangono in carica tre anni; sono rieleggibili e giudicano ‘ex bono et aequo' senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
    Art 16. - Revisori Dei Conti
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
    Art 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea nelle modalità previste dal presente Statuto. In tale eventualità, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.


 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art 18. - Costituzione degli organi associativi
All'atto di costituzione dell'Associazione, vengono nominati 7 soci fondatori che, entro e non oltre 60 giorni dalla data di costituzione, vagliano le richieste di adesione e convocano l'Assemblea dei soci.
Nella prima seduta l'Assemblea elegge i Consiglieri di propria competenza e delibera la costituzione del Consiglio Direttivo.
    Art 19. - Riferimenti
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
 
 
 
 
La Cassa, 13/04/2010
 
 
I Soci Fondatori
 
 
Alberto Casale
 
 
Giovanni Nepote
 
 
Luigi Penna
 
 
Fabio Lamon
 
 
Antonio Albanese
 
 
Simone Petrucci
 
 
Giorgio Gino

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